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CENTRO SICUREZZA MEDICINA DEL LAVORO

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

All’interno di ogni azienda, o unità produttiva, viene eletto un rappresentante RLS che ha compiti molto importanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49). Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene nominato a seconda del numero di dipendenti in azienda:

  • Per aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
  • Per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Quanti RLS in azienda?

Il numero minimo dei RLS varia a seconda del numero di lavoratori impiegati in azienda:

  • 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori

Quali sono i compiti di un RLS?
I compiti attribuiti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono stabiliti dall’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 e, fatto salvo da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;
  • viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • viene consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alle riunioni periodiche;
  • fa proposte in merito alle attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

La formazione del Rappresentate dei lavoratori per la Siurezza.

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Modalità, durata e contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). La durata minima dei corsi è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con una verifica di apprendimento finale. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Il corso per RLS è finalizzato a:

  • illustrare il quadro di riferimento della normativa generale speciale in tema di salute e sicurezza del lavoro
  • illustrare quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro responsabilità
  • far acquisire i concetti base relativi ai rischi, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, alle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  • illustrare il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • far acquisire i concetti e i metodi relativi alle capacità comunicative-relazionali utili all’attività propria del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.