Sulla sicurezza sul lavoro circolano molte convinzioni date per scontate. Alcune nascono dal passaparola tra colleghi, altre da regole che sono cambiate nel tempo. Il risultato è lo stesso: lavoratori che non conoscono i propri diritti e datori di lavoro che ignorano obblighi precisi.
Con questo articolo inauguriamo “Vero o falso?”, la rubrica di C.S.M. che mette alla prova i luoghi comuni più diffusi e li confronta con quanto prevede davvero la legge, a partire dal D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Abbiamo raccolto sette affermazioni. Prima di leggere la risposta, provate a indovinare: sono vere o false?
1. “In ufficio non ci sono rischi.”
Falso. Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che il datore di lavoro è obbligato a redigere, deve valutare anche i rischi delle attività svolte in ufficio (artt. 17 e 28).
I rischi tipici dell’ufficio sono meno evidenti, ma reali: postura scorretta, affaticamento visivo, stress lavoro-correlato, rischio elettrico, incendio, scivolamenti e cadute. Per chi utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175, la legge prevede anche la sorveglianza sanitaria (artt. 173 e 176).
2. “Se lavoro da casa, la sicurezza non mi riguarda.”
Falso. Anche nel lavoro agile il datore di lavoro resta responsabile della salute e sicurezza del lavoratore. Deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici di questa modalità di lavoro (L. 81/2017, art. 22).
Dal 7 aprile 2026, con la Legge 11 marzo 2026 n. 34, questo obbligo è entrato anche nel Testo Unico (art. 3, comma 7-bis) e la mancata consegna è punita con sanzioni penali (art. 55). Il lavoratore, da parte sua, è tenuto a collaborare applicando le misure di prevenzione indicate.
3. “Anche il lavoratore può essere sanzionato se non rispetta le regole di sicurezza.”
Vero. La sicurezza non è solo un obbligo del datore di lavoro. Il Testo Unico assegna precisi doveri anche ai lavoratori (art. 20): osservare le disposizioni ricevute, usare correttamente attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale, partecipare alla formazione e sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
Chi non rispetta questi obblighi rischia sanzioni penali, cioè l’arresto o un’ammenda (art. 59). La prevenzione funziona solo se ognuno fa la propria parte: il datore di lavoro fornisce mezzi, regole e formazione, il lavoratore le applica.
4. “Se il capo mi chiede di farlo, devo farlo anche se è pericoloso.”
Falso. In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore ha il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire alcun pregiudizio (art. 44). Il datore di lavoro, da parte sua, deve astenersi dal chiedere di riprendere l’attività finché persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lettera m).
La sicurezza è anche una responsabilità condivisa: il lavoratore deve segnalare subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le situazioni di pericolo di cui viene a conoscenza (art. 20).
5. “La formazione sulla sicurezza si fa una volta e basta.”
Falso. La formazione dei lavoratori prevista dall’art. 37 comprende una parte generale di 4 ore e una parte specifica di almeno 4, 8 o 12 ore. Sono durate minime: la formazione specifica tiene conto anche della mansione, dei rischi effettivi e di quanto emerge dalla valutazione dei rischi. Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, va poi aggiornata con almeno 6 ore ogni cinque anni.
Quando cambiano le condizioni di lavoro, come in caso di trasferimento, cambio di mansione, nuove attrezzature o nuove sostanze pericolose (art. 37, comma 4), non si ricomincia da capo: la formazione già acquisita va verificata e integrata rispetto ai nuovi rischi e alle nuove attività. La formazione generale resta valida come credito formativo permanente. Per i preposti è previsto un aggiornamento almeno biennale, di almeno 6 ore.
6. “Il medico del lavoro dice al mio capo cosa ho.”
Falso. Al termine della visita il medico competente formula per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione e ne consegna copia sia al lavoratore sia al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis). Diagnosi, esami e informazioni cliniche restano nella cartella sanitaria, custodita dal medico competente nel rispetto del segreto professionale (art. 25).
La visita, inoltre, non serve a “trovare un motivo” per allontanare qualcuno, ma a tutelarlo. In caso di inidoneità, il datore di lavoro deve assegnare il lavoratore, ove possibile, a mansioni compatibili con il suo stato di salute (art. 42). Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua comunicazione, presentandolo all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (art. 41, comma 9). Ne abbiamo parlato anche nell’articolo dedicato alla sorveglianza sanitaria.
7. “Un incidente mentre vado al lavoro può essere un infortunio sul lavoro.”
Vero. Si chiama infortunio in itinere ed è tutelato dall’INAIL (D.Lgs. 38/2000, art. 12). Riguarda gli incidenti avvenuti nel normale percorso tra casa e lavoro, e viceversa, o tra due luoghi di lavoro.
La tutela vale a determinate condizioni. Un percorso diverso da quello abituale può essere giustificato, per esempio, da motivi di viabilità; le interruzioni e le deviazioni non necessarie e del tutto indipendenti dal lavoro, invece, fanno perdere la tutela. L’uso dell’automobile privata è tutelato quando è necessitato, cioè giustificato dalle circostanze: per esempio se i mezzi pubblici mancano o non sono compatibili con gli orari di lavoro. L’uso della bicicletta è invece considerato sempre necessitato, fermi restando gli altri requisiti.
Non è un caso raro: nel 2025, secondo i dati provvisori INAIL, le denunce di infortunio in itinere dei lavoratori sono state 99.939, circa una su cinque. Ne abbiamo parlato anche nell’articolo sull’aumento degli infortuni sul lavoro.
Quante ne avete indovinate?
Cinque affermazioni su sette erano false. Non è un caso: molte convinzioni sulla sicurezza nascono da informazioni incomplete o superate. Conoscere le regole è il primo passo per lavorare meglio, e vale tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro.
Dal 1998 C.S.M. affianca le aziende in tutta Italia nella medicina del lavoro, nella sicurezza e nella formazione, perché crediamo che un’azienda in salute sia un’azienda sicura.
“Vero o falso?” tornerà con nuove domande da mettere alla prova. Avete un dubbio o un luogo comune che volete vedere sfatato? Scriveteci o segnalatecelo sui nostri canali social: potrebbe diventare il protagonista della prossima puntata.
Fonti
Testi normativi
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – testo vigente (Normattiva) e testo originario (Parlamento italiano)
– Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 22 (Normattiva)
– Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 11 (Gazzetta Ufficiale)
– Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021)
– Legge n. 203/2024, art. 1 e note all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (Gazzetta Ufficiale)
– Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, n. 59/CSR (Conferenza Stato-Regioni)
– D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12 (Normattiva)
INAIL
– Allegato alla circolare n. 14 del 25 marzo 2016: infortunio in itinere
– Dati Inail, gennaio 2026: quadro provvisorio delle denunce 2025 (sintesi su Dottrina Lavoro)
Approfondimenti sul sito C.S.M.