Un lavoratore sotto effetto di droghe o alcolici è maggiormente esposto al rischio di infortunio. Il Ministero della Salute al fine di vigilare sullo stato di salute dei lavoratori ha fornito a tutte le aziende e a tutti i datori di lavoro gli strumenti per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti, per l’accertamento di condizioni di alcool dipendenza e di tossicodipendenza e per il coordinamento delle azioni di vigilanza.
Tutti i lavoratori devono essere sottoposti ai test?
Non ci sono distinzione di categoria, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di verifica, di assenza di condizioni di alcool dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per i lavoratori con mansioni ad alto rischio come:
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone (bus, treni, aerei) o di merci pericolose;
- addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru per autocarro, trattori, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, escavatori, pale caricatrici frontali, terne;
- operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri,
- agricoltori che conducono un trattore;
- chirurghi e altro personale sanitario che possa andare incontro a ‘ferite da taglio o da punta’;
- igienisti dentali,
- forze di polizia, militari e guardie giurate.
La normativa si riferisce non solo alle dipendenze vere e proprie da queste sostanze, ma anche all’uso sporadico e occasionale.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Gli obblighi a carico dell’impresa sono in primis quelli di evitare la somministrazione (pensiamo agli alcolici in mensa, ad esempio) e l’assunzione durante l’orario di lavoro; disporre la non accettazione al lavoro dei lavoratori giudicati non idonei o positivi ai test ematici (con alcolemia superiore a 0,3 g/l); iniziative di sensibilizzazione e di informazioni specifiche; valutare la disponibilità di test sul luogo di lavoro; attuare i controlli sanitari.
Per vigilare sui propri dipendenti, in relazione all’assunzione di alcool e droghe, occorre la massima sorveglianza sanitaria. I lavoratori dovranno essere avvisati non prima di 48 ore dalla data della visita, ovvero il tempo necessario affinché, nel caso di condizioni di alcool dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, non abbiano il tempo per “disintossicarsi” e falsare l’esame.
Se un lavoratore dovesse risultare positivo al test dell’alcool e/o droghe il medico competente rilascerà un giudizio di “non idoneità temporanea” alla mansione fintanto che venga effettuato un secondo test. Nel giudizio di non inidoneità temporanea, per legge e per tutela della privacy, non può essere riportato alcun riferimento ai risultati degli esami ematochimici e/o delle urine del lavoratore; quindi né il datore di lavoro dell’azienda né tantomeno eventuali terze persone possono essere messe a conoscenza di eventuali patologie riscontrate nell’individuo in questione.
Se il secondo test risulta negativo il lavoratore ha diritto ad essere immediatamente reintegrato al lavoro. Al contrario, qualora il secondo test dovesse risultare positivo il medico competente mantiene il giudizio di non idoneità temporanea alla mansione e, per le sostanze psicotrope e stupefacenti, effettua comunicazione al SERT in modo tale che il lavoratore possa essere inserito in un programma di disintossicazione.
I test dovranno essere ripetuti al massimo ogni tre anni, anche se sono possibili test rapidi a sorpresa (senza alcun tipo di preavviso). Si utilizzano l’etilometro (aria espirata) per l’alcool e la saliva per le droghe; l’utilizzo del test delle urine come criterio residuale per impossibilità tecniche e con preavviso. In caso di positività agli alcool e drug test, si verificheranno sospensioni o astensioni della prestazione lavorativa. In caso di positività all’etilometro superiore a 0,3 g/l, non sarà possibile l’ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è sceso a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporterà l’astensione dal turno.
Questi i cut-off::
- Oppiacei: 40 ng/ml
- Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml
- 6-MAM 4 ng/ml
- Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml
- Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml
- Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml
- MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml
Nel caso di sospetta tossico-alcool dipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test potranno essere anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente. Quindi, alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni, non necessariamente egli effettua il drug/alcool test ma lo farà solo se c’è un sospetto. Indipendentemente da quanto citato sopra, i test rapidi a sorpresa, generalmente, saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità casuale.